Proposta di legge sul made in Italy
Andrea LULLI (DS-U), relatore, illustra la proposta di legge in esame, di iniziativa del deputato Paola Mariani, volta ad identificare le calzature prodotte integralmente sul territorio nazionale attraverso l'apposizione del marchio «made in Italy», concesso soltanto nelle ipotesi in cui tutte le fasi della filiera produttiva (dal disegno alla progettazione, fino alla lavorazione ed al confezionamento) siano concentrate in Italia.
La procedura finalizzata a richiedere l'attribuzione del marchio risulta interamente basata sull'autocertificazione. La documentazione presentata dalle imprese è verificata dalla commissione provinciale di garanzia della certificazione, istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che ha il compito di procedere al rilascio del marchio. La proposta di legge prevede che l'autocertificazione debba essere rinnovata annualmente; la commissione provinciale di garanzia, dal canto suo, può acquisire notizie volte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio nonché deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni.
Dopo aver ricordato che risulta assegnata alla X Commissione, per l'esame in sede referente, la proposta di legge C. 472 («Istituzione del marchio made in Italy per la tutela della qualità dei prodotti italiani») di iniziativa del deputato Contento, finalizzata ad istituire tale marchio al fine di identificare tutti i prodotti risultanti da un'attività lavorativa interamente prestata sul territorio nazionale, e segnalato altresì la presentazione della proposta di legge C. 2689, di iniziativa del deputato Antonio Rotundo, recante «Istituzione del marchio made in Italy per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane», rileva che la disciplina in materia di marchi, contenuta in atti normativi di rango primario (gli articoli 2569 e seguenti del codice civile ed il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929), è stata più volte modificata nell'ultimo decennio al fine di adeguarla a normative comunitarie e trattati internazionali.
Osserva, in particolare, che la normativa comunitaria prevede che i requisiti ai quali le normative nazionali assoggettano la concessione di denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, possono riguardare soltanto le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi. A tale proposito ricorda come non abbia dato luogo a rilievi da parte delle istituzioni comunitarie la previsione di due marchi collettivi relativi a prodotti diversi da quelli agroalimentari; si riferisce, in particolare, alla legge 9 luglio 1990, n. 188, che ha inteso tutelare la «ceramica artistica e tradizionale» prodotta in determinate zone del territorio nazionale secondo «forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle singole zone» nonché la «ceramica italiana di qualità» prodotta in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal consiglio nazionale ceramico. In entrambi i casi il marchio viene attribuito esclusivamente a produzioni ceramiche localizzate nel territorio nazionale ma solo qualora presentino determinati requisiti qualitativi.
Sulla base di tali considerazioni, riterrebbe utile una riflessione complessiva, da svolgere tenendo presenti i necessari profili di modulazione tra diverse tipologie di prodotti, sulla specificità delle produzioni, con particolare riguardo alla loro idoneità a rappresentare espressione della cultura territoriale, garantendo nel contempo elevati livelli di qualità.
Nel merito, rileva che l'articolo 1 istituisce il marchio «made in Italy», di proprietà dello Stato e la cui concessione d'uso è affidata al Ministero delle attività produttive, al fine di identificare le calzature prodotte interamente sul territorio italiano, con riferimento alle diverse fasi del disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento.
L'articolo 2 prevede che il marchio sia apposto esclusivamente sul prodotto finito ed in modo da renderne immediata la visibilità, riservando tale operazione alla sola impresa calzaturiera.
L'articolo 3 configura i requisiti per la richiesta di attribuzione del marchio, che deve essere indirizzata alla commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «made in Italy», istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La commissione (articoli 4 e 5) provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della prevista documentazione presentata dall'impresa richiedente.
L'articolo 6 stabilisce che le imprese che abbiano ottenuto il marchio sono obbligate a rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione. Tale fondo è alimentato per il 75 per cento mediante il versamento delle quote aziendali (ciascuna delle quali è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo). Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a disposizione della commissione per la copertura dei costi operativi.
I successivi articoli disciplinano, infine, la pubblicazione del marchio (articolo 8), il sistema delle sanzioni (articolo 9) e la registrazione del marchio comunitario (articolo 10).
In conclusione, esprime l'auspicio che possa essere avviato un confronto proficuo che tenga conto della evoluzione complessiva anche del settore della moda e dell'abbigliamento, nel contesto di una sfida che può sicuramente essere proposta in modo efficace prendendo avvio dalla particolare contingenza rappresentata dalla discussione del provvedimento in esame.
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