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LAVORATORI STRANIERI, E' FINITO L'INCUBO

Per i lavoratori stranieri è la fine di un incubo nel quale avevano temuto di perdere tutto: il lavoro, la casa, il permesso di soggiorno. Il sottosegretario al lavoro Grazia Sestini ha chiarito il "giallo" dei contratti di soggiorno. Per i lavoratori stranieri già in possesso del permesso di soggiorno è sufficiente una dichiarazione di sussistenza dell'alloggio rispondente ai requisiti di legge da parte del datore di lavoro per il rinnovo del contratto, mentre la garanzia non solo dell'esistenza ma anche dell'abitabilità e dell'idoneità igienico sanitaria è richiesta solo per i nuovi ingressi.
La risposta del governo è arrivata a seguito di un'interrogazione urgente presentata dall'onorevole Ds Andrea Lulli. L'interrogazione è stata discussa nella seduta di giovedì con la presentazione di Alfiero Grandi, responsabile Ds per il lavoro. La risposta è invece arrivata da Grazia Sestini, sottosegretario del Ministero del Lavoro, che ha chiarito il "punto oscuro" degli articoli relativi al contratto di soggiorno.
Il sottosegretario ha specificato che "nella modulistica ufficiale, attualmente in corso di predisposizione e che dovrà essere approvata con decreto interministeriale per essere adottata dagli sportelli unici dell'immigrazione, nell'ipotesi in cui la richiesta di assunzione non riguardi i "primi ingressi" dall'estero dei lavoratori stranieri, bensì si riferisca a lavoratori stranieri già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, con i quali deve essere stipulato un nuovo contratto di soggiorno (per variazioni del rapporto di lavoro o rinnovo del contratto di lavoro), debba ritenersi sufficiente una dichiarazione da parte del datore di lavoro di sussistenza della sistemazione alloggiativa, rispondente ai requisiti di legge, con indicazione della sua esatta ubicazione, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire l'alloggio ove non esistente. L'impegno del datore di lavoro relativo alla sistemazione alloggiativa del lavoratore si configura come una garanzia sussidiaria, che è soddisfatta con la dimostrazione dell'esistenza di un alloggio idoneo. L'impegno del datore di lavoro si sostanzia di un contenuto obbligatorio solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio. In tale caso, grava sul datore di lavoro l'obbligo di individuare una sistemazione alloggiativa idonea, con facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma pari ad un terzo del suo importo netto. Non si fa luogo alla decurtazione solo con riferimento a quei rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico, presupponendo che il lavoratore fruisca di un alloggio messo a disposizione dal datore stesso".
Possono quindi stare più tranquilli sia i lavoratori stranieri, che temevano lo spettro del licenziamento e del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, sia i datori di lavoro, che nutrivano molte perplessità sull'obbligo di garantire un'abitazione che non hanno titolo per controllare: "E' la liberazione da un incubo - dice l'assessore Frattani - La pressione che abbiamo fatto sul Governo ha portato al chiarimento definitivo della questione, che va nel senso che noi avevamo indicato, cioè la sostituzione della garanzia con la dichiarazione di sussistenza. Ringrazio l'onorevole Lulli per aver portato in Parlamento le istanze che ha raccolto nell'assemblea con i migranti e tutti coloro che si sono mobilitati con noi".
In Parlamento è stato precisato inoltre che per quanto concerne l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del dipendente straniero nel paese di provenienza, è dovuto se si riferisce ad un impegno nei confronti dello Stato quando ricorre un rimpatrio definitivo per espulsione.