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Che fine fanno i lavoratori in mobilità?

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Per sapere, premesso che:

 

non è più possibile la iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati con giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano meno di 15 dipendenti a partire dal 1° gennaio 2002;

 

la struttura industriale italiana è composta oltre il 90 per cento sotto i 15 dipendenti; ben oltre il 50 per cento degli occupati lavora in tali aziende, che peraltro hanno consentito la crescita dei livelli occupazionali in questi ultimi anni;

 

il beneficio introdotto dalla legge n. 52 del 1998, modificato con l'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, aveva favorito sia la crescita occupazionale che la flessibilità dei sistemi di piccole imprese e facilitato il reinserimento in altre aziende delle lavoratrici e dei lavoratori che perdevano il posto di lavoro per cause oggettive;

 

si chiede di sapere:

 

per quali motivi non è stata rifinanziata la norma prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2000, n. 52, come modificato, da ultimo, dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000 che contemplava per le assunzioni dalle predette liste la contribuzione nella misura pari a quella degli apprendisti e se sia intenzione del Governo emettere un provvedimento che consenta la possibilità di iscrizioni alle liste di mobilità dei dipendenti delle imprese con meno di 15 addetti.

 

Presentato il 19 febbraio 2002

Atto N° 5/00647

Iter concluso il 20 febbraio 2002

 

Testo integrale della risposta

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come ricordato dall'onorevole Cordoni, prevedeva la possibilità, fino al 31 dicembre 1998, di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, ai fini della corresponsione dei benefici contributivi, in caso di assunzione dalle liste medesime. L'intervento, già disciplinato dall'articolo 4, comma 1 della legge 236/93 e dall'articolo 4, comma 17, della legge 608/96, che non recavano limiti di spesa, è stato annualmente prorogato dalle leggi finanziarie; l'ultima proroga, al 31 dicembre 2001, è prevista dall'articolo 78, comma 15, lettera b) della legge 388/00. Il limite di spesa annuale è stato fissato in 9 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001, con un impegno complessivo pari a 36 miliardi, a carico del Fondo per l'occupazione. Va però sottolineato che l'INPS, nel consuntivo relativo all'anno 2000, ha segnalato una spesa pari a circa 45 miliardi con un evidente incremento rispetto ai precedenti esercizi. Una eventuale proroga dell'intervento per il 2002 richiederebbe, quindi, una maggiore copertura finanziaria a valere sul Fondo per l'occupazione. Voglio, infine, rassicurare l'onorevole Cordoni in ordine all'attenzione che il Governo pone sulla questione segnalata, la cui positiva conclusione, allo studio, è però necessariamente subordinata, come ricordavo, al reperimento delle relative risorse.